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30 giugno 2009

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In merito agli interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti sul prospetto esterno dell'edificio, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che il limite massimo di spesa su cui calcolare la detrazione spettante in relazione ai lavori sulle parti comuni dell'edificio non deve essere influenzato dagli interventi di manutenzione straordinaria o ristrutturazione edilizia eseguiti dal contribuente presso la propria abitazione (risoluzione Agenzia Entrate n. 206/E del 3 agosto 2007).
Ne consegue che, in relazione a tali interventi, il contribuente potrà godere di un ulteriore tetto massimo di spesa di 48.000 euro, su cui calcolare la detrazione.

4 - Niente 36% sulle tende
Le tende dei balconi sono detraibili?
No non è possibile usufruire della detrazione fiscale del 36% in merito alla sostituzione delle tende dei balconi. In virtù dell'articolo 1 della L. 449/1997 è possibile usufruire dell'agevolazione fiscale del 36% per gli interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo. Gli interventi di manutenzione ordinaria sono agevolati solo se eseguiti sulle parti comuni degli edifici.
Relativamente al 55% le tende non sono detraibili perché non forniscono alcun contributo, né al contenimento del fabbisogno energetico per il riscaldamento invernale (EPi), né all'abbassamento della trasmittanza termica U dell'involucro, né per la parte opaca (pareti), né per la parte trasparente (finestre).

5 – Doppia agevolazione ma su lavori diversi
Ho un'immobile di proprietà al quale vorrei cambiare la destinazione d'uso: da agricolo/commerciale ad abitativo. L'immobile, dovrebbe poi essere ristrutturato, per andarci a vivere. Dovrei effettuare lavori di ristrutturazione per cambiare il tetto, per isolare termicamente la struttura e per creare le stanza. Inoltre devo sostituire tutti gli infissi. Posso beneficiare del 36% e anche del 55 per cento? C'e' un tetto di spesa o un tetto di rimborso? Mi conviene aspettare per vedere se approvano il "piano casa" per avere un risparmio sugli oneri di urbanizzazione?
Con risoluzione n. 14/E dell'8 febbraio 2005 l'Agenzia delle Entrate ha precisato che è possibile usufruire dell'agevolazione fiscale del 36% a condizione che nel provvedimento amministrativo che assente i lavori risulti chiaramente che gli stessi comportano il cambio di destinazione d'uso del fabbricato da agricolo/commerciale in abitativo.
Può usufruire anche delle detrazioni del 55% ma solo se l'edificio risulta dotato di impianto di riscaldamento antecedentemente alla ristrutturazione. In caso contrario, può richiedere la detrazione del 55% solo per l'eventuale installazione dell'impianto solare termico.
Qualora l'edificio sia già dotato di impianto di riscaldamento, oltre che per l'installazione dell'impianto solare termico (fino ad una massimo di detrazione pari a 60.000 €), può richiedere le detrazioni fiscali anche per l'aumentato isolamento delle pareti e delle finestre (detrazione massima pari a 60.000 €) e la sostituzione del generatore di calore con contestuale messa a punto dell'intero impianto di riscaldamento (detrazione massima pari a 30.000 €).
Nel caso in cui vengano effettuati diversi interventi, può approfittare di un massimale di detrazione fino a 100.000 €) per tutti gli interventi utili (gli ultimi due precedentemente elencati ma anche altri, come ad es. l'installazione di un impianto di ventilazione meccanica controllata) a raggiungere un determinato livello di fabbisogno energetico per il riscaldamento invernale (EPi).
In merito all'importo di cui può beneficiare, preciso che si tratta di detrazioni di imposta, che competono fino a concorrenza dell'Irpef lorda dovuta. Pertanto, se l'importo delle rate da portare in detrazione per ogni singolo periodo di imposta supera l'importo dell'Irpef lorda, per la parte eccedente perderà il diritto alle detrazioni.
Ad oggi, qualora il contribuente avesse adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla normativa, non vi sono rischi che lo Stato non le permetta di usufruire delle detrazioni fiscali.
In merito al piano casa, dalla breve descrizione delle opere che Lei intende eseguire si evince che l'intervento riguarda la trasformazione in residenza di fabbricato attualmente destinato in parte all'uso agricolo ed in parte commerciale. Nel progetto di Legge Regionale attualmente in discussione sono previsti aumenti di volumetria soltanto per edifici esistenti già destinati alla residenza. Si ritiene pertanto che quanto previsto dalla nuova Legge Regionale non possa essere riconducibile al suo intervento

  CONTINUA ...»

30 giugno 2009
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